Per rispondere alla domanda del titolo abbiamo inizialmente letto e ascoltato informazioni, purtroppo discordanti, in merito a tale imminente adeguamento (anche) dei siti web in conformità di accessibilità con scadenza/entrata in vigore 28 giugno 2025 . In particolare ci siamo chiesti se realmente riguarda “tutti i siti web”.

Abbiamo approfondito andando alla fonte e siamo giunti alle risposte che diamo subito di seguito in forma sintetica per poi successivamente fornire gli approfondimenti per chi ha tempo.

Le cose da sapere:

    • Sono escluse a prescindere le microimprese (aziende private con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro)

    • Sono interessate le attività che hanno strutturato il proprio sito web per poter concludere un “contratto di consumo”. Nella maggior parte dei casi web si deve intendere un “e-commerce”, ma potrebbe essere anche un impegno/ordine di acquisto verificato con pagamento da effettuarsi secondariamente e altrove.

    • L’adeguamento per le attività interessate deve essere approntato entro la scadenza del 28 giugno 2025

    • Il costo di trasformazione di un sito interessato in sito web accessibile può essere intorno al 30% del valore del sito stesso e non può avvenire per uso esclusivo di tools automatici.

Se il tuo sito ricade nell’adempimento, EngiMedia è il giusto partner tecnologico digitale per accompagnarti nel percorso di adeguamento. Già dopo l’uscita della legge Stanca del 2004, i componenti del nostro team si sono occupati di accessibilità per siti delle Pubbliche Amministrazioni ed hanno maturato le competenze necessarie. Sapremo consigliarti i giusti tools ma soprattutto le giuste pratiche e gli interventi manuali di adeguamento.

Concludiamo scrivendo che in questa fase per tutte le aziende l’attuazione dell’accessibilità è da considerarsi principalmente come una opportunità di poter accogliere un maggior numero di visitatori e possibili acquirenti nel sito (si stima che attualmente se ne esclude 1 su 5). Non di minore importanza è la manifestazione di responsabilità sociale.

Approfondimenti

Siamo andati alla fonte “Agenzia per l’Italia Digitale” (AGID) per estrapolare le cose essenziali da sapere con particolare attenzione alle microimprese e PMI. Ci siamo riferiti a questo link European Accessibility Act (EAA): in consultazione le Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi e a questo documento: Linee_Guida_accessibilita_servizi_consultazione.pdf che contiene le “linee guida” che (al momento in cui scriviamo) sono in consultazione pubblica  fino al 14/06/2025 . Quali “linee guida”? Quelle che traducono in modo attuativo quanto indicato nel D. Lgs. n. 82/2022 che ha recepito la Direttiva Europea 2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA).

Citiamo dal documento in modo sintetico:

Dal paragrafo 4.1 Ambito oggettivo di applicazione

  1. Servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina
  2. Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi
  3. Servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali.
  4. Servizi bancari per consumatori,
  5. Libri elettronici (e-book) e software dedicati,
  6. Servizi di commercio elettronico .

A noi interessa ovviamente questo ultimo punto in particolare e leggiamo “si intendono i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo” (con riferimento a Art. 2, comma 1, lett. hh), d. lgs. n. 82 del 2022).

E qui veniamo al punto. Un sito web con un catalogo prodotti o servizi di tipo descrittivo deve essere assimilato al punto “f”. La risposta evidente è “NO”: l’atto normativo si applica principalmente ai servizi digitali che facilitano la conclusione di un contratto di consumo, quindi un sito web che non espone prezzi, non offre un sistema di acquisto online e serve solo a descrivere caratteristiche generali di prodotti o servizi. Per poter pensare di “concludere un contratto”, chiunque dovrebbe effettuare un passaggio successivo di contatto con un “agente di vendita”. Questo sarebbe vero anche se il catalogo esponesse dei prezzi , pur non essendo un ecommerce.  Per arrivare alla “conclusione di un contratto di consumo” occorre che ci sia l’intenzione di acquisto dell’acquirente, l’offerta completa del venditore e l’accettazione esplicita dell’offerta con scambio del consenso (in un e-commerce coincide ovviamente col pagamento).

Dal paragrafo 4.2 Ambito soggettivo

Le microimprese sono esentate dall’osservanza degli obblighi di accessibilità.

Dal paragrafo 4.3 Decorrenza degli obblighi

I fornitori di servizi dal 28 giugno 2025 devono rispettare i requisiti di accessibilità. Solo per i fornitori di prodotti e servizi (che quindi necessitano di prodotti) è previsto lo spostamento al 28 giugno 2030 (intendiamo per ovvio adeguamento o sostituzione dei prodotti).